La Corte di Cassazione, a cui si erano appellati i giudici che si occupano dell’inchiesta “Assopigliatutto”, che portò il 13 settembre scorso all’arresto di diversi sindaci, politici e imprenditori dell’Alto Casertano e di Casagiove, ha praticamente “inguaiato” gli indagati, rimandando tutto il fascicolo al Tribunale per dar modo alla Procura di formulare nuove accuse e, nel contempo, ha annullato anche le decisione del Tribunale del Riesame che aveva in qualche modo "sgravato le posizioni degli indagati, tra cui l’ex presidente della Provincia di Caserta e sindaco di Alvignano Angelo Di Costanzo, il manager della Termotetti Francesco Raucci e l’ex consigliere comunale Gaetano Rauso, oltre, chiaramente a tutti gli altri coinvolti nell'inchiesta sull'azienda guidata da Luigi Imperadore." C'è da aggiungere però che il Rup in sede di interrogatorio aveva assolutamente escluso la figura del sindaco Angelo Di Costanzo, come si evince dal verbale di interrogatorio del tecnico, La Cassazione ha depositato le motivazioni che hanno condotto all'annullamento delle ordinanze del Riesame di Napoli che avevano alleggerito le misure cautelari per il sindaco di Alvignano Angelo Di Costanzo, il funzionario dello stesso Comune Vincenzo Mario Franco, gli imprenditori Francesco Raucci e Francesco Iavazzi. La decisione è stata adottata dalla sesta sezione penale, presieduta da Domenico Carcano il quale ha accolto i ricorsi della Procura della Repubblica di Napoli e rinviato gli atti al Tribunale per una nuova deliberazione che tenga conto dei rilievi mossi dagli stessi ermellini. Per quanto riguarda le posizioni del sindaco Di Costanzo e del funzionario Franco, la Cassazione riconfigura giuridicamente la vicenda in cui la società Termotetti già risultata aggiudicatrice della gara per la gestione del servizio di igiene urbana si era visto affidato l’ulteriore servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, disposto in via d’urgenza mediante trattativa diretta, nelle more dell’espletamento della procedura di gara. Una vicenda che secondo il Tribunale non aveva però configurato un’ipotesi di applicazione dell’articolo 353 bis del codice penale, posto a tutela della diversa fattispecie della libertà di partecipazione agli incanti e della libertà dei partecipanti di influenzarne l’esito secondo la libera concorrenza. Diversa l’opinione della Suprema Corte, secondo cui la lettera della norma si riferisce al “contenuto del bando o di altro atto equipollente”, dovendosi intendere per tale ogni atto che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l’espletamento di alcuna gara, bensì l’affidamento diretto. Quindi vi è equiparazione con la normativa che riguarda le gare di appalto. Per quanto riguarda Francesco Raucci e il contratto di avvalimento con la Impresud di Francesco Iavazzi a Piedimonte Matese, gli ermellini hanno sottolineato “l’insostenibilità logica della conclusione raggiunta dal Tribunale, non vedendosi come possa essere estraneo all'accordo collusivo colui la cui condotta si configura come mezzo imprescindibile perché l’intesa illecita possa sortire il risultato ultimo cui è preordinata, atteso che – si ripete - l’ordinanza impugnata è esplicita nell'asserire che, grazie al contratto di avvalimento, la Termotetti è riuscita a sopperire all'assenza di gran parte dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di gara”. Riconfigurata infine la valenza delle intercettazioni che hanno permesso di scoprire la tangente da 100mila euro legata alla gara per il servizio di igiene urbana a Casagiove: secondo il Tribunale di Napoli tali conversazioni avvenute ad un anno di distanza dalla conclusione della gara, non erano riconducibili con certezza alla fattispecie. Così facendo – spiega la Cassazione - è incorso in un palese, duplice errore di diritto: ha omesso di considerare che le conversazioni intercettate si pongono come riscontro da apprezzarsi rispetto alle concomitanti risultanze accusatorie»
LA PRECISAZIONE DELL'EX SINDACO ANGELO DI COSTANZO: La decisione della Cassazione di rinviare gli atti dell'inchiesta Assopigliatutto al Tribunale del Riesame in merito alla configurabilità giuridica del capo di accusa di cui alla lettera M contestato all'ex sindaco e presidente della Provincia di Caserta Angelo Di Costanzo non muta in alcun modo la posizione dell'indagato nè aggrava il tenore delle stesse accuse, ed il perché è presto spiegato:
-secondo la tesi accusatoria portata avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'individuazione della società per il conferimento dei rifiuti, Di Costanzo avrebbe ingerito sul responsabile del Settore Vigilanza ed Ambiente del Comune di Alvignano, Vincenzo Franco, affinché affidasse direttamente l'espletamento del servizio alla Termotetti nelle more dell'indizione della gara d'appalto, come poi puntualmente avvenne;
-già in sede di interrogatorio cautelare, a precisa domanda del PM, il Rup Franco ebbe a dichiarare di aver proceduto in perfetta autonomia e che assolutamente l'allora sindaco Di Costanzo si era mai interessato all'affidamento o, peggio ancora, aveva interferito sulla ditta beneficiaria, anche perché egli era completamente all'oscuro di quello che è un atto puramente gestionale che compete unicamente al dirigente e non alla parte politica, come evincesi chiaramente anche dal suo interrogatorio reso dinanzi ai sostituti procuratori;
-in sede di Riesame dell'ordinanza di custodia cautelare, i giudici del Tribunale di Sorveglianza non hanno ritenuto di entrare nel merito di tale episodio ritenendolo del tutto superato ed ininfluente sia perché trattasi di competenza spettante unicamente al funzionario responsabile e non anche al sindaco, sia perché Franco aveva già ampiamente chiarito, in sede di interrogatorio cautelare, la assoluta estraneità di Di Costanzo al fatto contestato alla lettera M;
-alla luce di tanto, la decisione ora adottata dalla Cassazione non muta il quadro accusatorio nè lo appesantisce in riferimento alla posizione di Di Costanzo, atteso che il Riesame dovrà giudicare nel merito la condotta tenuta dai coindagati nello specifico episodio dell'affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti deciso autonomamente da Franco senza alcuna interferenza di Di Costanzo, come ampiamente chiarito nei rispettivi interrogatori cautelari resi davanti ai magistrati di Santa Maria C.V. all'indomani dell'operazione Assopigliatutto. Non si tratta quindi di proroghe
-secondo la tesi accusatoria portata avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'individuazione della società per il conferimento dei rifiuti, Di Costanzo avrebbe ingerito sul responsabile del Settore Vigilanza ed Ambiente del Comune di Alvignano, Vincenzo Franco, affinché affidasse direttamente l'espletamento del servizio alla Termotetti nelle more dell'indizione della gara d'appalto, come poi puntualmente avvenne;
-già in sede di interrogatorio cautelare, a precisa domanda del PM, il Rup Franco ebbe a dichiarare di aver proceduto in perfetta autonomia e che assolutamente l'allora sindaco Di Costanzo si era mai interessato all'affidamento o, peggio ancora, aveva interferito sulla ditta beneficiaria, anche perché egli era completamente all'oscuro di quello che è un atto puramente gestionale che compete unicamente al dirigente e non alla parte politica, come evincesi chiaramente anche dal suo interrogatorio reso dinanzi ai sostituti procuratori;
-in sede di Riesame dell'ordinanza di custodia cautelare, i giudici del Tribunale di Sorveglianza non hanno ritenuto di entrare nel merito di tale episodio ritenendolo del tutto superato ed ininfluente sia perché trattasi di competenza spettante unicamente al funzionario responsabile e non anche al sindaco, sia perché Franco aveva già ampiamente chiarito, in sede di interrogatorio cautelare, la assoluta estraneità di Di Costanzo al fatto contestato alla lettera M;
-alla luce di tanto, la decisione ora adottata dalla Cassazione non muta il quadro accusatorio nè lo appesantisce in riferimento alla posizione di Di Costanzo, atteso che il Riesame dovrà giudicare nel merito la condotta tenuta dai coindagati nello specifico episodio dell'affidamento diretto del servizio di conferimento dei rifiuti deciso autonomamente da Franco senza alcuna interferenza di Di Costanzo, come ampiamente chiarito nei rispettivi interrogatori cautelari resi davanti ai magistrati di Santa Maria C.V. all'indomani dell'operazione Assopigliatutto. Non si tratta quindi di proroghe
LA PRECISAZIONE DELL'EX SINDACO VINCENZO CAPPELLO:
"In riferimento all'articolo apparso sul vostro giornale avente il titolo"Inchiesta “Assopigliatutto”. La Cassazione “inguaia” gli indagati e accoglie in toto le richieste della Procura della Repubblica. Annullati gli atti del Riesame che aveva “sgravato” le posizioni dei politici coinvolti e rimandati gli atti al Tribunale con precise indicazioni. Tramano di nuovo i colletti bianchi…" e con la mia foto faccio presente che il risultato della Cassazione non riguarda la mia persona pertanto vi invito alla immediata rimozione nella parte a me riguardante. Preciso che la Procura non ha ritenuto di appellare il provvedimento del riesame nella parte che mi riguarda."

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